Con un intervento contenuto nel maxiemendamento al Dl 148/2017 approvato ieri dal Senato, il legislatore apre la strada -per cause fiscali- alla sottoscrizione digitale di alcuni atti societari. Gli atti che saranno suscettibili di sottoscrizione digitale avranno per oggetto:
- il trasferimento di azioni o quote societarie,
- la trasformazione e la fusione di società,
- il trasferimento del diritto di proprietà,
- il trasferimento di diritti di godimento su imprese soggette a registrazione.
Questo decreto fiscale permetterà uno snellimento delle operazioni sociali a cui un’impresa è tenuta.
Attraverso questo decreto fiscale, si può rendere più immediato e meno oneroso, per le imprese, la realizzazione di determinate operazioni sociali che sono caratterizzate da specifici formalismi disciplinati in modo attendo dal codice civile.
Tra le disposizioni è da notare la norma appena approvata dal governo, che introduce ed aggiorna il comma 1 dell’articolo 36 del Dl 112/2008, consentendo la sottoscrizione digitale degli atti previsti dagli articoli da 2489 ss. del codice civile.
Inoltre, tra le norme inserite nel DL 148/2017, ne risalta una, in merito alla trasmissione di dati dei contribuenti all’AdE (Agenzia dell’Entrate), che semplificherà le modalità e le tempistiche delle ultime.
Infine, con l’arrivo della fatturazione elettronica prevista dal Ddl di bilancio, dal 1° gennaio 2019 diventerà obbligatoria la fatturazione elettronica nel rapporto tra privati.
Sottoscrizione Digitale, Fatturazione Elettronica e Blockchain
Finalmente anche l’Italia si evolve, comprendendo le potenzialità infinite del digitale in merito ad atti burocratici e fiscali. La trasparenza è sinonimo di democrazia.
Quale innovazione tecnologica può garantire quindi la assoluta veridicità e trasparenza, tra ambo le controparti, se non Blockchain? Quale strumento può essere considerato la digitalizzazione di un contratto notarile, consentendo la sottoscrizione digitale protetta da crittografia, se non gli smart contracts (contratti intelligenti)?
Un tema che deve essere considerato nello sviluppo dei contratti in forma crittografica concerne il rapporto tra tali tipologie contrattuali e le norme di legge relative alla necessità della forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), o altre determinate perfection formalities prescritte per la costituzione di determinate garanzie. Qualora una sottoscrizione avvenga attraverso la firma digitale, basata sulla relazione tra chiave pubblica e chiave privata, quest’ultima dovrebbe avere la medesima efficacia di una scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c. e – pertanto –farebbe “piena prova” della provenienza delle dichiarazioni da chi ha sottoscritto, se non disconosciuta da quest’ultimo. Grazie al Dl 148/2017, la firma digitale sarà considerata efficace in termini di legali.
Inoltre, in tema di evasione fiscale, l’utilizzo della Blockchain di Bitcoin come strumento di controllo e clearing della fatturazione aziendale garantirebbe una trasparenza tale che potrebbe limitare un fenomeno troppo italiano. La e-fattura obbligatoria è la strada verso una limpidezza finora assente.
L’approvazione di quest’ultimo maxiemendamento fa ben sperare che l’uso non monetario del registro pubblico elettronico e dei suoi contratti intelligenti possa contaminare la vita economica, burocratica e fiscale del nostro paese.